La “personalizzazione” del danno da risarcire deve essere (sempre) provata (con riferimento ai pregiudizi “peculiari” del caso concreto).

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La “personalizzazione” del danno da risarcire deve essere (sempre) provata (con riferimento ai pregiudizi “peculiari” del caso concreto).

In tema di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale—biologico, morale, esistenziale) si è pronunciata, in termini chiarificatori (e riassuntivi della giurisprudenza in subiecta materia) la Corte di Cassazione ( Sez. III Civile) con la Sentenza n. 2788 del 31/01/2019. Secondo il Giudice di legittimità, a fronte di una liquidabilità forfetizzata dei pregiudizi “ordinari” attraverso i meccanismi tabellari, la liquidabilità di ulteriori pregiudizi “peculiari” del caso concreto (in termini di c.d. “Personalizzazione” del danno) è ammissibile ma a determinate condizioni, rigorosamente individuate.

In particolare, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 – 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.
Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 14/09/2015
[Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 Cod. Civ. art. 2056] [Massime precedenti Conformi: N. 21939 del 2017]

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