📌A due cittadini albanesi sposati nel loro Paese di origine – ma residenti in Italia – va applicata la misura prevista nel luogo di provenienza (e di celebrazione delle nozze) nel caso in cui vogliano dividersi. Lo chiarisce la
⚖️ Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° dicembre 2016 n. 24542
🖋 La Corte si è trovata alle prese con due cittadini stranieri sposati in Albania e residenti in Italia. Nel nostro Paese avevano chiesto e ottenuto la separazione ma nel frattempo avevano anche ottenuto il divorzio dal loro Paese. Questo perché in Albania nell’ordinamento non è contemplata la figura della separazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda della donna che evidentemente – non volendo separarsi dal coniuge – aveva evidenziato che in materia ci fosse un insanabile contrasto tra la legge italiana e quella albanese. I giudici di appello, sbagliando, avevano così ritenuto che in fin dei conti le due figure ossia quella della separazione e del divorzio non fossero poi così lontane e giuridicamente assimilabili. Altro elemento che deponeva a favore della pronuncia di separazione in Italia era costituito dalla circostanza che avessero trascorso più tempo in Italia che in Albania.
Posizione della Corte. La Cassazione, tuttavia, con una sentenza decisamente condivisibile ha fatto luce in materia. Ed è stato così chiarito che non è ammissibile una sorta di assimilazione tra la figura della separazione con quella del divorzio proprio perché giuridicamente si tratta di due istituti differenti. In Italia, infatti, prima di arrivare al divorzio quale status definitivo nella rottura del legame tra coniugi è prevista una fase interlocutoria e prodromica in cui viene concessa la possibilità ai coniugi anche di ripensarci ed eventualmente di riunirsi. In Albania no, in quanto dal matrimonio si passa direttamente alla rottura definitiva. Gli Ermellini hanno richiamato l’articolo 31 della legge 218/1995. Il primo comma della norma stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei due coniugi al momento della domanda di separazione o scioglimento del matrimonio. In mancanza si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale. La legge nazionale delle parti nella specie – si legge nella decisione – incontestabilmente è quella albanese perché essi, come rilevato, sono cittadini albanesi che hanno contratto matrimonio in Albania.
Conclusioni. Per concludere quindi il giudizio di divorzio svolto all’estero secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza come previsto dall’articolo 64, lettera f), della legge 218/1995.
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