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FAMIGLIA – Agli sposi albanesi e residenti in Italia si applica direttamente il divorzio previsto nel Paese di origine

📌A due cittadini albanesi sposati nel loro Paese di origine – ma residenti in Italia – va applicata la misura prevista nel luogo di provenienza (e di celebrazione delle nozze) nel caso in cui vogliano dividersi. Lo chiarisce la
⚖️ Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° dicembre 2016 n. 24542

🖋 La Corte si è trovata alle prese con due cittadini stranieri sposati in Albania e residenti in Italia. Nel nostro Paese avevano chiesto e ottenuto la separazione ma nel frattempo avevano anche ottenuto il divorzio dal loro Paese. Questo perché in Albania nell’ordinamento non è contemplata la figura della separazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda della donna che evidentemente – non volendo separarsi dal coniuge – aveva evidenziato che in materia ci fosse un insanabile contrasto tra la legge italiana e quella albanese. I giudici di appello, sbagliando, avevano così ritenuto che in fin dei conti le due figure ossia quella della separazione e del divorzio non fossero poi così lontane e giuridicamente assimilabili. Altro elemento che deponeva a favore della pronuncia di separazione in Italia era costituito dalla circostanza che avessero trascorso più tempo in Italia che in Albania.

Posizione della Corte. La Cassazione, tuttavia, con una sentenza decisamente condivisibile ha fatto luce in materia. Ed è stato così chiarito che non è ammissibile una sorta di assimilazione tra la figura della separazione con quella del divorzio proprio perché giuridicamente si tratta di due istituti differenti. In Italia, infatti, prima di arrivare al divorzio quale status definitivo nella rottura del legame tra coniugi è prevista una fase interlocutoria e prodromica in cui viene concessa la possibilità ai coniugi anche di ripensarci ed eventualmente di riunirsi. In Albania no, in quanto dal matrimonio si passa direttamente alla rottura definitiva. Gli Ermellini hanno richiamato l’articolo 31 della legge 218/1995. Il primo comma della norma stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei due coniugi al momento della domanda di separazione o scioglimento del matrimonio. In mancanza si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale. La legge nazionale delle parti nella specie – si legge nella decisione – incontestabilmente è quella albanese perché essi, come rilevato, sono cittadini albanesi che hanno contratto matrimonio in Albania.

Conclusioni. Per concludere quindi il giudizio di divorzio svolto all’estero secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza come previsto dall’articolo 64, lettera f), della legge 218/1995.

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Tutela del patrimonio. Tutela dei familiari. Trust. Esenzione dall’imposta sulle donazioni.

🖋Il conferimento di beni in un trust istituito da una coppia di coniugi a beneficio del proprio figlio disabile è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto l’istituzione del trust non è equiparabile né ad una donazione né a una successione e la costituzione di vincoli destinazione non può essere ritenuta un autonomo oggetto di imposizione.

⚖️ Commissione Tributaria Regionale Piemonte – 22 gennaio 2019

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CONDOMINIO. DIRITTO DI VEDUTA IN APPIOMBO O VERTICALE.

🖋Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

⚖️Corte di Cassazione, Sez. 2 – , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

📍Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 Cod. Civ. art. 1102 Massime precedenti Conformi: N. 955 del 2013 (Ph. Profire)

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CONDOMINIO. CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI. SPESE DI MANUTENZIONE. RIPARTIZIONE.

📌In tema di condominio di edifici, se le cose comuni sono destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all’unanimità dalle parti, vanno ripartite in proporzione all’uso che ogni condomino può farne, come stabilito dall’art. 1123, comma 2, c.c.

⚖️Corte di Cassazione, Sez. 2 – , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2019
Presidente: ORILIA LORENZO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO

📍Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123 Massime precedenti Conformi: N. 6359 del 1996 Rv. 498541 – 01

(Ph. Mediareoggi)

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Il fine vita. Un argomento che ci riguarda tutti. Nessuno escluso.

🖋 Sul tema dell’eutanasia il Parlamento è ancora in alto mare. Eppure è vicino il termine ultimo che, nell’ottobre dello scorso anno, la Corte costituzionale ha dato al Parlamento italiano per approvare una legge sulle scelte di fine vita.
L’iter della legge sull’eutanasia, iniziato solamente il 30 gennaio 2019, tre mesi dopo l’ordinanza della Consulta, non è ancora entrato nel vivo del dibattito nelle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Sono 4 le proposte attualmente depositate, mentre manca ancora un testo base. Vediamole nel dettaglio.

La proposta di legge di iniziativa popolare. Depositata il 13 settembre 2013 grazie a quelli che ormai sono diventati oltre 130mila cittadini. Formata da 4 articoli (di cui due superati con l’approvazione della legge sul biotestamento) permette l’assistenza medica al suicidio -anche sotto forma di eutanasia attiva- ai pazienti maggiorenni, capaci di intendere e volere, affetti da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi. Già nel corso delle audizioni è stata esclusa dall’attenzione degli esperti, anche se al momento è l’unica proposta calendarizzata per la trattazione in Aula prevista a partire dal 24 giugno 2019.

La proposta Cecconi (Misto). Presentata l’11 febbraio 2019 introdurrebbe la disciplina dell’eutanasia all’interno della legge sul biotestamento, mettendo dunque a rischio anche quest’ultima con l’apertura agli emendamenti. Fermi restando i requisiti per l’accesso al trattamento eutanasico previsti dalla proposta popolare, la proposta Cecconi prevede anche un regolamento successivo da emanare con decreto del Ministero della Salute per stabilire modalità e tempi del sostegno psicologico e sociale da prestare al paziente e ai suoi familiari; procedure di attuazione dell’eutanasia, compresi i farmaci per un trattamento senza dolore o sofferenze; requisiti strutturali minimi delle strutture sanitarie pubbliche idonee a praticare l’eutanasia e modalità di accertamento dei requisiti all’accesso.

La proposta Rostan/Conte (LeU). Presentata il 7 marzo 2019 e sottoscritta da poco più di un terzo dei deputati di Liberi e Uguali, anche questa proposta introdurrebbe la disciplina dell’eutanasia all’interno della legge sul biotestamento, mettendo dunque a rischio anche quest’ultima con l’apertura agli emendamenti. All’interno della legge 219/2017 si introdurrebbe la possibilità di trattamento eutanasico con gli stessi requisiti di accesso previsti dalla proposta popolare.

La proposta Sarli/Trizzino (M5S). Presentata il 30 maggio 2019 e sottoscritta da poco meno della metà dei deputati M5S nelle Commissioni Giustizia e Affari Sociali, è sicuramente la più rilevante per due motivi: il secondo firmatario è Giorgio Trizzino, relatore in XII Commissione della legge sull’eutanasia, e tra i firmatari vi è anche Marialucia Lorefice, presidente della Commissione.
La proposta permette di avanzare richiesta di suicidio assistito o eutanasia al soggetto “maggiore di età, capace di intendere e di volere, affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili“. Suicidio assistito ed eutanasia rientrerebbero nei livelli essenziali di assistenza, quindi “le relative prestazioni sono erogate gratuitamente […] senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente“. In questa proposta si prevede la possibilità di obiezione di coscienza per i medici. Vi è poi un rimando a futuri decreti del Ministero della Salute per ciò che riguarda: l’individuazione delle strutture idonee con determinazione dei requisiti strutturali minimi; le procedure necessarie per determinare le modalità e i tempi con i quali deve essere assicurato il sostegno psicologico e sociale al paziente e ai suoi familiari; le modalità di custodia e archiviazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico.

E’ stata annunciata una proposta della Lega, ancora non depositata, mentre sono assenti le proposte -e quindi le posizioni- di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

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Il beneficiario di amministrazione di sostegno può donare?

⚖️ La risposta nella sentenza n. 114/2019 della Corte Costituzionale (depositata il 10.05.2019).

📍Alla luce dei principi espressi dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, posti a fondamento dell’intero impianto della Carta Fondamentale dello Stato, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.

Infatti, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (Corte di Cassazione, sentenza n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.

Al contrario l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536).

📌 Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l’ordinamento oggi mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate.

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Diritto delle locazioni. CLAUSOLA OBBLIGANTE IL CONDUTTORE A FARSI CARICO DI OGNI TASSA, IMPOSTA ED ONERE RELATIVI AI BENI LOCATI – VALIDITÀ – CONDIZIONI.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 6882 dell’08/03/2019

La clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, ne’ in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dall’art. 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
(Ph. guidafisco.it)

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PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. STATUS DI FIGLIO.

📌Figlio legittimo anche il nato da fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre.

🖋In caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con PMA (secondo cui “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”) si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione d ell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all’accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte.

⚖️Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 13000 del 15/05/2019 Presidente: M. Acierno Estensore: E. Campese

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La “personalizzazione” del danno da risarcire deve essere (sempre) provata (con riferimento ai pregiudizi “peculiari” del caso concreto).

In tema di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale—biologico, morale, esistenziale) si è pronunciata, in termini chiarificatori (e riassuntivi della giurisprudenza in subiecta materia) la Corte di Cassazione ( Sez. III Civile) con la Sentenza n. 2788 del 31/01/2019. Secondo il Giudice di legittimità, a fronte di una liquidabilità forfetizzata dei pregiudizi “ordinari” attraverso i meccanismi tabellari, la liquidabilità di ulteriori pregiudizi “peculiari” del caso concreto (in termini di c.d. “Personalizzazione” del danno) è ammissibile ma a determinate condizioni, rigorosamente individuate.

In particolare, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 – 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.
Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 14/09/2015
[Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 Cod. Civ. art. 2056] [Massime precedenti Conformi: N. 21939 del 2017]

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Famiglia. Divorzio. Assegno al coniuge. L’assegno di divorzio ha natura e funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. 1 Civile, con l’Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019.

Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. (Nella specie, la Corte ha confermato la la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell’assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di attività lavorativa della moglie, sia quello perequativo, valutandone l’apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del figlio autistico).

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civile, Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019